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La normativa per l'anno scolastico all'estero

Il Ministero dell'Istruzione riconosce l'anno all'estero, prevedendo per gli studenti il reintegro nel regolare corso di studi della scuola italiana: vediamo la normativa

Aggiornato 02/10/2023

La normativa principale che regolamenta il riconoscimento dell'anno scolastico all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana è la nota prot. 843 del 10 prile 2013 (scarica il pdf con evidenza delle parti salienti) del Dipartimento per l'Istruzione del MIUR, che definisce le Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale e nella quale sono richiamate anche tutte le altre norme di riferimento.

La prima cosa che deve fare uno studente che vuole frequentare un anno scolastico all'estero è sicuramente quella di parlarne con i professori della scuola italiana. Frequentare un periodo di studio all'estero, che sia l'anno intero, un semestre all'estero o un trimestre all'estero, è sicuramente un'esperienza impegnativa. Quindi, a prescindere dalla normativa scolastica che non solo la consente, ma che chiede alle scuole di promuovere l’esperienza, il dialogo con la scuola italiana è molto importante, sia per programmare tutto (anche a livello di crediti scolastici), sia per un consiglio da parte dei professori. 

Desideri partire per il tuo terzo o quarto anno all’estero? Vediamo le parti più importanti della nota prot. 843/2013 del MIUR, che sono state evidenziate anche nel pdf allegato:

  • le esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
  • il Ministero dell'Istruzione sottolinea l'utilità di momenti informativi/formativi per dare a studenti e famiglie una corretta informazione sulle opportunità disponibili per l'anno di studio all’estero;
  • le opportunità di studio all’estero per periodi non superiori ad un anno scolastico (e da concludersi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico), sono valide per la riammissione nel percorso di studi della scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, tenendo presente anche l’aspetto legato ai crediti formativi;
  • le istituzioni scolastiche sono invitate a facilitare le esperienze scolastiche all'estero e a definire, nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia, procedure idonee a pervenire allo
    scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione all’estero;
  • per la buona riuscita del periodo di studi all'estero, risultano fondamentali sia la proficua
    collaborazione fra scuola italiana, scuola superiore all'estero, famiglie e studenti sia la definizione di
    azioni di sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze;
  • il soggiorno studio all’estero concordato deve essere senza dubbio finalizzato a un più facile reinserimento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di “full immersion” nella realtà dell’istituto straniero;
  • lo studente dovrebbe farsi promotore di un "Contratto formativo" o Learning Agreement nel quale siano evidenziate le modalità di interazione tra l’istituto di provenienza italiano e l’istituto ospitante per l’anno accademico all’estero, i 6 mesi all’estero p i 3 mesi all’estero. Devono essere precisati obiettivi specifici da conseguire, le eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante. Questo "contratto", predisposto dal Consiglio di classe, deve essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente;
  • al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo, specie nel caso in cui si decida di diplomarsi all’estero;
  • il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe successiva. È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono  previsti dall’ordinamento per altre casistiche.

 

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