Bando Consip: Zainetto Verde si conferma un punto di riferimento per le scuole

Zainetto Verde, in RTI con WEP, è tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro Consip (ID 2919): una garanzia di qualità, trasparenza e sicurezza per i progetti educativi all'estero.

Un’opportunità riconosciuta, al servizio delle scuole 

Per l'organizzazione di viaggi di istruzione e stage linguistici, le scuole oggi possono contare su uno strumento pensato per semplificare le scelte e aumentare le garanzie: l’Accordo Quadro Consip ID 2919. 

Le procedure Consip hanno l’obiettivo di selezionare fornitori qualificati sulla base di criteri rigorosi: solidità economica e organizzativa, qualità dei servizi offerti e capacità di operare nel rispetto di normative pubbliche complesse. 

All’interno di questo scenario, Zainetto Verde si posiziona come partner accreditato in grado di supportare le scuole nella realizzazione di esperienze educative affidabili e con standard elevati, in Italia e all’estero. 

 

Essere tra i vincitori dell’Accordo Quadro Consip significa offrire alle scuole un accesso diretto a servizi che rispettano requisiti rigorosi, con benefici concreti: 

I vantaggi concreti a supporto delle scuole 

Icona del numero 1

Un partner già verificato

Siamo stati selezionati attraverso una gara pubblica nazionale, una garanzia di affidabilità, qualità e solidità, che evita alle scuole verifiche complesse da svolgere in autonomia.

Icona del numero 2.

Una gestione più efficiente

Grazie alla piattaforma Consip l’organizzazione per le scuole diventa più rapida e semplice: meno burocrazia, meno passaggi, più semplicità operativa.

Icona del numero 3.

Una guida nel percorso

Accompagniamo le scuole in ogni fase del progetto, dalla pianificazione al rientro, offrendo un unico referente per semplificare la gestione e ridurre la complessità.

Studenti in vacanza studio sotto le colonne all'ingresso del British Museum, con la statua di Wellington sullo sfondo.

Procedure, soglie e lotti: cosa sapere

Le scuole sono tenute ad applicare il Codice degli Appalti per l’acquisto di gite scolastiche, stage linguistici e programmi di Formazione scuola-lavoro.

L’Accordo Quadro Consip è perfettamente strutturato per semplificare le procedure d'acquisto: gli istituti possono accedere agli operatori facenti parte del loro albo fornitori  grazie a una gara pubblica nazionale, riducendo il carico di lavoro amministrativo.

Il MIM, riprendendo parere dell’ANAC, ha indicato alle scuole che, per calcolare le soglie, è possibile dividere i viaggi in base a categorie omogenee rispetto all’obiettivo didattico.

Le categorie, però, non possono essere individuate in maniera artificiosa per restare sotto la soglia: se la scuola organizza annualmente un insieme di viaggi il cui valore supera i 140.000 euro, il metodo organizzativo più semplice resta l’Accordo Quadro Consip, dato che è strutturato appositamente per semplificare simili procedure.

Il valore della procedura non si ottiene sommando automaticamente tutti i viaggi previsti durante l’anno scolastico: va valutato, infatti, rispetto al lotto funzionale corretto e considerando la finalità didattica, come indicato nella nota del MIM che ha ripreso interpretazione di ANAC.

Anche sotto questo punto di vista, la soluzione più semplice ed efficiente per l'istituto resta l’adesione all’AQ Consip.

Se i viaggi hanno obiettivi didattici differenti, possono essere considerati lotti autonomi e funzionali. La distinzione, tuttavia, deve essere motivata a livello oggettivo.

Non è permesso, invece, dividere artificialmente servizi della stessa natura con lo scopo di rimanere sotto la soglia consentita. La corretta distinzione tra lotti autonomi e frazionamento artificioso è a salvaguardia della scuola e consente di applicare la procedura maggiormente consona.

Icona con spunta verde.

Le soglie per i viaggi d'istruzione...

 

Meno di 140.000 € - IVA esclusa

L'istituto può procedere tramite affidamento diretto, in base a quanto previsto per i servizi e le forniture al di sotto di questa soglia.

Icona con spunta verde.

Da 140.000 a 215.999 € - IVA esclusa

È necessaria una procedura negoziata senza bando, con la consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti. La scuola può usare strumenti come MePA o aderire all’AQ Consip, che resta l'opzione più semplice e garantisce il prezzo più conveniente sul mercato.

Icona con spunta verde.

Da 216.000 € - IVA esclusa

È necessario attivare una gara aperta, secondo le procedure previste per gli affidamenti sopra questa soglia. Tuttavia, con l'adesione all'Accordo Quadro CONSIP la scuola può semplificare notevolmente le procedure e viene garantito il prezzo più conveniente sul mercato.

...e quelle per i soggiorni linguistici

 

Meno di 140.000 € - IVA esclusa

L'istituto può procedere tramite affidamento diretto, in base a quanto previsto per i servizi e le forniture al di sotto di questa soglia.

Icona con spunta verde.

Da 140.000 a 749.999 € - IVA esclusa

È necessaria una procedura negoziata senza bando, con la consultazione di almeno cinque operatori, ove esistenti. La scuola può usare strumenti come MePA o aderire all’AQ Consip, che rappresenta la soluzione più pratica, inoltre garantisce il prezzo più conveniente sul mercato.

Icona con spunta verde.

Da 750.000 € - IVA esclusa

È necessario attivare una gara aperta, secondo le procedure previste per gli affidamenti sopra questa soglia. Oppure, aderire all'Accordo Quadro Consip che rappresenta la soluzione più conveniente e garantisce il prezzo migliore sul mercato.

Icona con spunta verde.

Domande e risposte a cura dei nostri Avvocati*

Se l'AQ Consip è idoneo a soddisfare il fabbisogno, la scuola lo utilizza secondo le condizioni previste dal contratto applicativo e dalla documentazione di gara. La scelta di procedere con modalità alternative all'AQ Consip non può basarsi soltanto su una valutazione informale o sul possibile conseguimento del servizio a un prezzo inferiore.

Il procedimento da seguire, a garanzia della trasparenza, è il seguente:

  • Comparazione economica documentata tra le condizioni dell'AQ e quelle della procedura alternativa, effettuata prima di procedere (non ricostruita a posteriori). 
  • Motivazione espressa nella determina a contrarre, a firma del Dirigente Scolastico, che dia conto delle condizioni migliorative riscontrate.
  • Pubblicazione della determina e della comparazione in Amministrazione Trasparente sui portali istituzionali dell'istituto scolastico.
  • Conservazione agli atti della documentazione ai fini di eventuali controlli successivi (Corte dei Conti, revisori dei conti).

Sì, la scuola può indicare nell'ordine o nella richiesta caratteristiche oggettive (area geografica, standard didattici, accreditamento, caratteristiche della struttura), purché tali requisiti siano pertinenti, proporzionati, verificabili - motivati da esigenze didattiche documentate - e aperti a qualunque Tour Operator in grado di soddisfarli.

Non può invece indicare nominativamente la specifica scuola di lingua/struttura estera, perché equivarrebbe a una specifica tecnica discriminatoria che restringe di fatto la concorrenza a un solo Tour Operator. 

Ciò che rileva per la scuola, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, è il rapporto scuola-tour operator, non il rapporto tour operator-fornitori esteri. Quindi:

  • Fornitori esteri (scuole di lingua, strutture ricettive): il tour operator può confermarli.
  • Secondo affidamento nello stesso anno scolastico.: la rotazione si applica alla scelta del tour operator, ma è derogabile con motivazione specifica (assenza di alternative valide sul mercato + qualità dell'esecuzione precedente), da formalizzare nella determina.

Sì, è possibile ragionare per categorie distinte, come indicato da ANAC con il parere del 22 settembre 2025,  solo quando i servizi hanno "natura e finalità intrinsecamente diverse". In tal caso, non costituiscono categoria omogenea e possono essere affidati con procedure autonome, senza cumulare i valori (nessun artificioso frazionamento).

Categorie riconosciute come non omogenee:

  • corsi di lingua/stage linguistici → Allegato XIV, soglia UE € 750.000;
  • viaggi culturali/formativi → soglia UE € 221.000;
  • viaggi ludico-sportivi (campus, settimane bianche) → categoria distinta.

Sotto € 140.000  è possibile l'affidamento diretto, la cui scelta deve essere riportata nella decisione a contrarre.

Attenzione: la distinzione deve essere reale, non nominalistica, la geografia (Italia/estero) da sola non crea eterogeneità se la finalità è la stessa; conta la natura del servizio, coerente col PTOF.

La fonte di finanziamento (UE/PNRR/PN) non è di per sé criterio di eterogeneità: conta cosa si acquista concretamente sul mercato.

  • Se la mobilità si realizza tramite pacchetto acquistato dal tour operator è lo stesso tipo di servizio: il valore andrebbe, in linea di principio, cumulato con i soggiorni linguistici a bilancio ordinario. Resta disponibile solo l'argomento, potenzialmente più debole, da motivare puntualmente in determina, dell'imprevedibilità legata ai tempi di conferma delle scuole partner (il divieto di frazionamento presuppone un fabbisogno prevedibile e unitario fin dall'inizio: se la mobilità si conferma nel corso dell'anno. Non dovrebbe essere automaticamente qualificato come un frazionamento artificioso del fabbisogno, purché sia adeguatamente documentata e motivata l’effettiva imprevedibilità dell’esigenza al momento della programmazione e del primo affidamento.
  • Se segue il modello KA1 "diretto" (accordo scuola-scuola, ospitalità presso famiglie, biglietti acquistati singolarmente): non c'è un vero appalto di pacchetto turistico assimilabile: le uniche voci rilevanti sono gli affidamenti accessori (es. biglietti), su soglie proprie e più basse, senza necessità di cumulo.

In sintesi: verificate innanzitutto in cosa consiste l'acquisto sul mercato:

  • Pacchetto assimilabile a soggiorno linguistico → eterogeneità viene meno, cumulo salvo motivata imprevedibilità;
  • Mobilità diretta scuola-scuola → eterogeneità strutturale, separazione pienamente giustificata.

Sotto i 140mila euro per categoria di viaggi con la stessa finalità, l'affidamento diretto è pienamente percorribile senza dover prima verificare o aderire all'AQ Consip, purché la scuola motivi la scelta del fornitore in determina e documenti esperienze pregresse idonee, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e rotazione.

Sì, è possibile strutturare due contratti distinti: uno con la scuola di lingua estera (corso + famiglia ospitante, natura didattica) e uno con il tour operator per i servizi residuali (trasporto, assicurazione, logistica di natura turistico-organizzativa). Non è frazionamento vietato, trattandosi di servizi di natura diversa.

Il nodo resta la conferma ricorrente della stessa scuola di lingua, che lo split non risolve automaticamente. Per legittimarla è possibile:

  • Formalizzare un accordo di partenariato/gemellaggio tra istituti (delibera collegiale + accordo scritto) - non è più un affidamento di mercato soggetto a rotazione, ma una relazione istituzionale stabile, legittimamente ripetibile (opzione consigliata)
  • Affidamento diretto motivato ex art. 76, D.Lgs. 36/2023 ("unico operatore idoneo"), con motivazione stringente da riverificare ogni anno (in alternativa)
  • Confermare il fornitore solo sulla base di valutazioni positive pregresse, senza uno dei due titoli sopra - resta esposto a rilievi su concorrenza/rotazione (scosigliata)

Sul tour operator per i servizi residuali: regole ordinarie (soglia 140.000 € per affidamento diretto, principio di rotazione applicabile, salvo deroga motivata ex art. 49, c. 4).

Nota extra-procedurale: dal momento che la scuola è incaricata di scegliere le famiglie ospitanti, si consiglia di inserire nell'accordo clausole di garanzia sui criteri minimi di selezione/verifica delle famiglie, a tutela della responsabilità del DS verso gli studenti di minore età.

No. Dalle regole operative dell'AQ Consip ID 2919 (Capitolato d'Oneri e Schema di Accordo Quadro) risulta che l'Ordine deve avere un importo complessivo superiore a 140.000 € - non il singolo viaggio, ma la somma di tutti i viaggi/stage che l'Istituto inserisce nel Tool AQ al momento della stima del fabbisogno annuale. È un requisito strutturale, non una soglia minima facoltativa.

Unica eccezione: nel meccanismo di scorrimento della graduatoria (par. 25 Capitolato d'Oneri), se il fornitore rifiuta parte dell'ordinativo per servizi personalizzati indisponibili (es. progetto neve, alunni a mobilità ridotta, esigenze alimentari specifiche), l'Istituto può emettere un nuovo ordinativo al fornitore successivo in graduatoria limitato al solo servizio indisponibile, e solo in questo caso l'ordinativo può avere importo inferiore a 140.000 €.

La presenza di due CUP distinti, uno per i tirocini e uno per la formazione linguistica, non determina automaticamente né il cumulo né la separazione degli importi ai fini delle soglie previste dal Codice dei contratti pubblici. Il CUP ha funzione di identificazione e monitoraggio finanziario del progetto e non costituisce, da solo, un criterio per stabilire l’omogeneità delle prestazioni o il regime della procedura di affidamento.

Il criterio che rileva, come visto per le altre categorie di viaggi, resta quello della natura e finalità intrinseca del servizio acquistato sul mercato (parere ANAC 22 settembre 2025).

La presenza di due CUP può essere coerente con la separazione dei servizi, ma non la sostituisce né la dimostra. La scuola deve quindi motivare nella determina, sulla base degli elementi concreti dell’operazione, perché le prestazioni siano autonome oppure perché debbano essere considerate unitariamente. L’eventuale riconducibilità della formazione linguistica ai servizi dell’Allegato XIV e alla relativa soglia di € 750.000 deve essere verificata in concreto e non può essere affermata in via automatica sulla base della sola natura linguistica del corso.

La richiesta della stessa scuola di lingua utilizzata nell’anno precedente non supera automaticamente il principio di rotazione, ma non è necessariamente in contrasto con esso.
Se la scuola opera nell’ambito dell’AQ Consip, può indicare nella Richiesta di Approvvigionamento l’esigenza di verificare la disponibilità della scuola estera già utilizzata, soprattutto quando la richiesta sia motivata da esigenze di continuità didattica e dalla positiva esperienza precedente. La richiesta deve essere formulata come esigenza da verificare e non come imposizione assoluta, e deve rimanere compatibile con l’oggetto e con le condizioni dell’AQ.

Se, al contrario, la richiesta rende possibile il servizio soltanto tramite un determinato Tour Operator→ spostare la richiesta dal capitolato all'ordine non cambia nulla nella sostanza: si sta comunque selezionando di fatto un unico fornitore possibile.

In sintesi: la rotazione/concorrenza non si aggira spostando la richiesta dal capitolato all'RDA. Va verificato a monte se il fornitore estero è effettivamente accessibile da più operatori; se non lo è, restano necessarie le uniche due strade già indicate — accordo di partenariato/gemellaggio istituzionale tra scuole, oppure affidamento motivato ex art. 76 come unico operatore idoneo.  

La tua scuola aderisce già all’Accordo Quadro CONSIP? 

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